Art. 6.
(Metodi di prevenzione e di controllo degli impianti idrici).

      1. Le regioni emanano apposite direttive sui metodi di rilevazione e di manutenzione, differenziando le strutture di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di controllarne gli impianti idrici e di prevenire la contaminazione e la colonizzazione da legionella.
      2. I metodi adottati per gli impianti idrici sono in particolare: trattamento termico, clorazione, raggi ultravioletti, ionizzazione con rame-argento e perossido d'idrogeno e argento stabilizzati, biossido di cloro o altri prodotti e tecnologie appropriate.
      3. I metodi adottati sugli impianti aeraulici sono in particolare: tecnologie specifiche per consentire una efficace bonifica delle canalizzazioni o per inertizzare polveri e batteri esistenti all'interno delle stesse con adeguati sistemi quali la spruzzatura di prodotti opportunamente formulati con antimuffe e battericidi specifici che garantiscono nel tempo l'inibizione batterica o, nel caso di nuovi impianti, l'installazione di idonei sistemi di filtraggio dell'area.
      4. I metodi e i relativi sistemi di applicazione devono essere annotati nel libretto di cui all'articolo 3.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7, le regioni nominano una apposita commissione tecnica avente il compito di monitorare e fornire adeguate soluzioni per prevenire e limitare la diffusione della legionellosi.
      6. Le regioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del testo unico di

 

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cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, al fine di garantire le capacità tecniche e la qualità di intervento delle aziende abilitate al controllo e alla manutenzione degli impianti idrici e di climatizzazione, provvedono all'istituzione di un elenco ufficiale dei soggetti abilitati.